Art. 1.

      1. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il reato è commesso in danno di minore, l'offeso può proporre querela fino a sei mesi dopo il compimento della maggiore età»;

          b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

      «Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, ove commessi in danno di persona minore degli anni quattordici e sempre che non si sia già proceduto, la prescrizione comincia a decorrere dal raggiungimento della maggiore età».